Dogs, cats and non-human primates account for only a very small proportion of the animals used for scientific purposes, but these species receive particular attention from the public and regulators. In Italy, breeding dogs, cats and non-human primates for research is prohibited, while their use is allowed. This makes importation necessary, with consequences for animal welfare and for the ability of Italian authorities to oversee where and how these animals are bred.
Animal research in the European Union (EU) is strictly regulated under Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes. In Italy, however, legislators introduced an additional restriction (Article 10 of Legislative Decree 26/2014) prohibiting the breeding, within the country, of dogs, cats and non-human primates intended for use in scientific procedures. Breeding dogs and cats for other purposes, such as being sold as pets, remains permitted. The Directive allows Member States to maintain stricter national measures only where these were already in force on 9 November 2010 and prohibits them from impeding the supply of animals bred in accordance with its provisions. Because Italy’s ban was introduced in 2014, theEuropean Commission opened an infringement procedure (INFR(2016)2013), which has reached the reasoned opinion stage but remains unresolved to date, calling on Italy to bring its national law into line with EU rules. Despite the ban on breeding, the use of these species for scientific purposes is permitted, when necessary and authorised. The latest available data, for 2024, record 572 uses of dogs (0.16% of all uses) and 424 uses of non-human primates (0.11%) for scientific purposes in Italy. Cats have not been used in Italy in recent years. When research questions can only be answered using dogs or primates, researchers must source them from abroad.
This inconsistency in legislation has practical consequences. First, the breeding ban has implications for animal welfare. When transferred from another country, an animal may face a longer journey than would be necessary if it were bred at a domestic establishment, with increased stress associated with transportation and relocation to a new environment. Research institutions also face additional logistical challenges and costs. Second, the ban limits Italian authorities’ ability to inspect directly the conditions in which the animals are bred. When breeding and use take place within the same country, national authorities can oversee authorisation and inspections throughout the entire supply chain. When animals are bred abroad, that oversight falls partially to the authorities and regulatory systems of the country of origin. This is particularly relevant for non-human primates. EU rules require them to be purpose-bred, but supply within the EU is insufficient to meet scientific demand, so most imports come from breeding centres in Africa and Asia that are not regulated under Directive 2010/63/EU.
Views on the issue differ. Animal protection organisations have argued that allowing establishments to breed animals for research could expose animals to inadequate conditions or mistreatment, citing the Green Hill beagle breeding facility, whose managers were convicted of animal mistreatment in a case confirmed by Italy’s Court of Cassation in 2017. Yet failures of this kind are an argument for robust domestic inspection and enforcement, not for moving breeding beyond the reach of Italian authorities. Banning breeding within Italy impedes direct oversight of breeding establishments without necessarily improving the animals’ welfare. As Research4Life, an Italian platform dedicated to communication about animal research, argues: “The problem is that this conflicts with the provisions established at the European level. Indeed, it goes against a core principle of Directive 2010/63/EU, as it conflicts with the principle of safeguarding animals’ physical and psychological welfare.” The question, therefore, is not simply whether breeding should be permitted or prohibited. Rather, it is which system can ensure the highest possible standards of welfare, traceability and oversight for animals whose use remains permitted and, for regulatory purposes, may be required by law. Bringing Legislative Decree 26/2014 into line with Directive 2010/63/EU would allow Italy to apply its own inspection and welfare standards across the whole life of these animals, from birth to use.
Guest author
Anna Romano, EARA ambassador in Italy
Il divieto di allevamento di cani, gatti e primati non umani destinati alla ricerca in Italia
Cani, gatti e primati non umani rappresentano soltanto una piccolissima parte degli animali impiegati a fini scientifici, ma sono specie che attirano particolare attenzione da parte dell’opinione pubblica e delle autorità di regolamentazione. In Italia l’allevamento di queste specie è vietato per la ricerca, mentre il loro utilizzo è consentito: una situazione che rende necessario importarli dall’estero, con possibili conseguenze negative per il loro benessere e per la capacità delle autorità italiane di vigilare sulle condizioni in cui vengono allevati.
Nell’Unione europea (UE), l’impiego di animali nella ricerca è rigorosamente disciplinato dalla Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. In Italia, tuttavia, la normativa ha introdotto un’ulteriore restrizione: l’articolo 10 del Decreto Legislativo 26/2014 vieta l’allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alle procedure scientifiche. Resta invece consentito, per esempio, allevare cani e gatti destinati alla vendita come animali da compagnia. La Direttiva permette agli Stati membri di mantenere misure nazionali più restrittive soltanto se già in vigore dal 9 novembre 2010 e vieta loro di ostacolare la fornitura di animali allevati in modo conforme alle sue disposizioni. Poiché il divieto italiano è stato introdotto nel 2014, la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (INFR(2016)2013), giunta alla fase del parere motivato ma tuttora irrisolta, chiedendo al Paese di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee.
Nonostante il divieto di allevamento, l’utilizzo di queste specie a fini scientifici resta consentito quando è necessario e autorizzato. I dati disponibili più recenti, relativi al 2024, riportano [572] utilizzi di cani ([0,16]% del totale) e [424] utilizzi di primati non umani ([0,11]%); i gatti, invece, non sono stati usati negli ultimi anni. Quando una ricerca può essere condotta soltanto impiegando cani o primati, i ricercatori devono quindi procurarsi questi animali all’estero.
Questa incongruenza normativa ha conseguenze concrete. Innanzitutto, il divieto di allevamento può incidere sul benessere degli animali: il trasferimento da un altro Paese può comportare viaggi più lunghi rispetto a quelli necessari se gli animali fossero allevati in strutture italiane, aumentando lo stress legato al trasporto e all’adattamento a un nuovo ambiente. Per gli istituti di ricerca si aggiungono inoltre difficoltà logistiche e costi maggiori. In secondo luogo, il divieto limita la possibilità per le autorità italiane di verificare direttamente le condizioni di allevamento. Quando allevamento e utilizzo avvengono nello stesso Paese, le autorità nazionali possono controllare direttamente le autorizzazioni e svolgere ispezioni lungo l’intera filiera. Se invece gli animali sono allevati all’estero, parte di questa vigilanza dipende dalle autorità e dai sistemi normativi del Paese d’origine. Il problema è particolarmente rilevante per i primati non umani: le norme europee prevedono che siano allevati appositamente per la ricerca, ma l’offerta interna all’UE non è sufficiente a soddisfare la domanda scientifica. Di conseguenza, la maggior parte delle importazioni proviene da centri di allevamento in Africa e Asia, non soggetti alla Direttiva 2010/63/UE.
Sul tema esistono posizioni diverse. Le organizzazioni per la protezione degli animali sostengono che consentire l’allevamento destinato alla ricerca possa esporre gli animali a condizioni inadeguate o a maltrattamenti. A questo proposito citano il caso dell’allevamento di beagle Green Hill, i cui responsabili sono stati condannati per maltrattamento di animali, con una sentenza confermata dalla Corte di cassazione nel 2017. Tuttavia, episodi di questo tipo possono essere considerati un motivo per rafforzare le ispezioni e l’applicazione delle norme sul territorio nazionale, anziché spostare l’allevamento al di fuori della portata dei controlli italiani. Vietare l’allevamento in Italia impedisce infatti alle autorità nazionali di vigilare direttamente sulle strutture, senza garantire necessariamente un miglioramento del benessere degli animali. Come osserva Research4Life, piattaforma italiana dedicata alla comunicazione sulla ricerca animale: «Il problema è che ciò contrasta con le disposizioni stabilite a livello europeo. Va infatti contro un principio fondamentale della direttiva 2010/63/UE, poiché entra in conflitto con il principio di tutela del benessere fisico e psicologico degli animali».
La questione, quindi, non è semplicemente stabilire se l’allevamento debba essere consentito o vietato, ma individuare il sistema in grado di garantire i più elevati standard possibili di benessere, tracciabilità e controllo per animali il cui utilizzo resta consentito e che, per finalità regolatorie, può essere richiesto dalla legge. Allineare il decreto legislativo 26/2014 alla Direttiva 2010/63/UE permetterebbe all’Italia di applicare i propri standard di ispezione e tutela del benessere animale durante tutto il ciclo di vita di questi animali, dalla nascita all’utilizzo.